I primi passi per calcolare le indennità di fine rapporto
09/09/2025 12 min

I primi passi per calcolare le indennità di fine rapporto

Redazione articolo 09/09/2025 Ultima revisione 09/09/2025

L'autore dell'articolo è un membro di uno Studio legale, consulente della nostra piattaforma e che opera nel settore dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale. Se si desidera essere messi in contatto con l'autore è possibile scrivere alla nostra emali info@portaleagenti.info.

1. Introduzione

In questo articolo, saranno delineati i primi passi essenziali per il conteggio delle indennità di fine rapporto, focalizzandosi sulle quattro informazioni preliminari principali e necessarie da acquisire e avere chiare prima di procedere.

Per eseguire un conteggio corretto delle indennità di fine rapporto, è fondamentale disporre delle seguenti quattro informazioni chiave:

  • se il rapporto è un mono o un plurimandato;
  • se e quale accordo economico collettivo si applica;
  • la data di inizio e di fine rapporto;
  • il momento in cui l'agente matura il diritto al pagamento delle provvigioni.

In mancanza di queste informazioni non si potrà eseguire un conteggio corretto.

2. Mono o plurimandato

Art. 1743 - Diritto di esclusiva

1. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Cos'è un agente monomandatario

L'agente è monomandatario quando deve lavorare esclusivamente per una sola mandante. In questi casi, l'agente è iscritto come monomandatario all'ENASARCO. Se stipula contratti con altre mandanti, commette un gravissimo inadempimento che legittima la mandante, che aveva previsto il monomandato, a risolvere il rapporto di agenzia per giusta causa imputabile all'agente di commercio.

Dove è indicato se l'agente è mono o plurimandatario e cosa accade se il contratto di agenzia non indica nulla?

Se il rapporto è un monomandato, tale condizione deve essere esplicitamente prevista nel contratto di agenzia. L'articolo 1743 del Codice civile, stabilendo che l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, di fatto legittima il plurimandato per mandanti non concorrenti.

Da tale formulazione si desume inoltre che se le mandanti intendono prevedere regole più restrittive, come il monomandato, lo devono esplicitamente prevedere per iscritto. Il plurimandato è quindi la normalità in assenza di diverse previsioni.

3. Accordo economico collettivo applicabile

Dove è indicato quale accordo economico collettivo si applica?

Se si applica un accordo economico collettivo, di solito è indicato nel contratto sottoscritto dalle parti. A tal proposito si possono trovare le seguenti clausole o altre simili:

  • le parti sono iscritte alle associazioni di categoria sottoscrittrici dell'accordo economico collettivo del 4 giugno 2025 e, quindi se applica la relativa disciplina
  • si applicano le previsioni di cui all'accordo economico collettivo settore commercio del 4 giugno 2025 e successive modifiche e rinnovi

Cosa accade se nel contratto di agenzia non è indicato nulla?

Se nel contratto di agenzia non è specificato nulla, si applica la sola disciplina prevista dal Codice civile. Gli accordi economici collettivi si applicano, invece, se entrambe le parti sono iscritte ad una delle associazioni che li hanno sottoscritti.

La giurisprudenza ritiene che con l'adesione a un'associazione sindacale, le parti demandino a questa anche la disciplina dei rapporti contrattuali futuri e che quindi i contratti collettivi diventano automaticamente vincolanti per gli iscritti.

4. Data di inizio e di fine rapporto

Dove sono indicate le date di inizio e di fine del rapporto di agenzia?

La data di inizio è generalmente indicata nel contratto di agenzia sottoscritto dalle parti. Se il contratto di agenzia è a tempo determinato la data di fine rapporto è anch'essa indicata nel contratto.

Talvolta accade che nel contratto le parti non indichino la data di inizio per mera dimenticanza. Tale data potrà essere dedotta in modo indiretto da altri elementi come ad esempio:

  • la data del contratto sarà quella in cui il contratto di agenzia viene restituito firmato dall'ultima parte che lo ha sottoscritto. Ad esempio, se la mandante firma il contratto di agenzia il 5 gennaio e nello stesso giorno lo spedisce all'agente, la data di inizio sarà la data della successiva e-mail in cui l'agente restituirà la copia firmata alla mandante;
  • se le parti hanno sottoscritto il contratto in presenza e non ci si ricorda la data, si potranno prendere a riferimento le prime e-mail che le parti si scambiano riconoscendo i rispettivi ruoli di agente e mandante;
  • altro elemento utile come riferimento è la data in cui la mandante ha comunicato l'esistenza del rapporto di agenzia all'ENASARCO.

Qual è la data di fine rapporto in caso di risoluzione in tronco del rapporto di agenzia?

Nel caso di risoluzione in tronco del rapporto di agenzia la data di fine rapporto è quella in cui la parte che subisce la risoluzione riceve la comunicazione di cessazione in tronco del rapporto, quindi, ad esempio, la data di ricezione della PEC con cui la mandante risolve in tronco il rapporto con l'agente per un grave inadempimento.

Qual è la data di fine rapporto in caso di preavviso lavorato in tutto o in parte?

Nel caso di risoluzione e di periodo di preavviso, la data di fine rapporto è l'ultimo giorno del preavviso. Se il preavviso non è lavorato per intero la data di fine rapporto da tenere in considerazione per il calcolo delle indennità di fine rapporto è l'ultimo giorno lavorato.

5. Momento in cui l'agente matura il diritto al pagamento delle provvigioni

Articolo 1748 Codice civile - Diritti dell'agente comma 4

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Prima di tutto si deve verificare il contratto di agenzia sottoscritto da agente e mandante

Per calcolare correttamente le indennità di fine rapporto è necessario indicare le somme di spettanza dell'agente in base al principio di competenza. Ciò significa che se devo raggruppare le provvigioni pagate all'agente facendole rientrare nei periodi di competenza, generalmente rappresentati dai vari trimestri.

Come indicare correttamente, ad esempio, le provvigioni di competenza del primo trimestre di un anno?

Innanzitutto, è fondamentale leggere il contratto di agenzia e verificare quando l'agente matura il diritto al pagamento della provvigione.

Provvigioni su incassato o su fatturato?

Le soluzioni più frequentemente adottate nei contratti di agenzia sono le seguenti: le prime due sono maggiormente favorevoli alle mandanti, mentre, l'ultima, è più favorevole agli agenti di commercio.

Ecco le due soluzioni più favorevoli alle mandanti:

  • "L'agente matura il diritto al pagamento della provvigione nel momento in cui il contratto è correttamente eseguito";
  • "L'agente matura il diritto al pagamento della provvigione nel momento in cui la mandante ha incassato completamente il prezzo del prodotto venduto o dei servizi offerti".

La soluzione più favorevole agli agenti di commercio è, invece, la seguente:

  • "Le provvigioni sono dovute al momento della fatturazione da parte della mandante".

In base all'una o all'altra clausola, le implicazioni possono essere molto diverse e non solo in termini di conteggio delle indennità.

L'agente, infatti, nei primi due esempi può vedere il momento del sorgere del diritto al pagamento delle sue provvigioni posticipato in modo significativo.

Se la mandante spedisce il bene e prevede il pagamento a "30, 60 o 90 giorni fine mese", nel caso di applicazione di una delle prime due clausole, il diritto dell'agente al pagamento delle provvigioni viene posticipato fino a oltre tre mesi dal momento della fatturazione.

Facciamo un esempio pratico: immaginiamo che la mandante spedisca i prodotti al cliente e li fatturi il 15 gennaio 2025, prevedendo il pagamento a 90 giorni fine mese, quindi il 30 aprile 2025.

Se nel contratto fosse presente una delle prime due clausole sopra indicate, il diritto alla provvigione a favore dell'agente sorgerebbe il 30 aprile anziché il 15 gennaio, momento di emissione della fattura.

Quanto sopra avrebbe delle conseguenze importanti anche per i conteggi delle indennità di fine rapporto.

Nel caso in cui le provvigioni maturassero al momento del completo pagamento da parte del cliente (30 aprile) e non della fatturazione da parte della mandante (15 gennaio 2025), l'importo delle provvigioni dovrebbe essere conteggiato nel secondo trimestre e non nel primo trimestre dell'anno 2025.

Limiti imposti dal Codice civile

È il caso di precisare che le parti possono liberamente determinare quando sorge il diritto al pagamento della provvigione a favore dell'agente.

Se non è diversamente stabilito nel contratto individuale o se questo non prevede nulla, l'articolo 1748 comma 4 del Codice civile prevede che la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, ovvero, nel caso sopra indicato, il momento della spedizione del bene.

Le parti possono prevedere che il diritto alla provvigione sorga prima o dopo tale momento ma, in ogni caso, la provvigione spetta all'agente, sempre secondo il comma 4 dell'articolo 1748 del Codice civile, al più tardi, inderogabilmente, nel momento e nella misura in cui il terzo esegue la sua prestazione (o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico)

Importanza di una corretta imputazione

L'importanza di questa verifica è fondamentale perché, per eseguire un corretto conteggio delle indennità di fine rapporto, è necessario inserire le provvigioni negli anni e nei trimestri a seconda del periodo di loro competenza.

6. Riferimenti normativi

Articolo 1743 Codice civile - Diritto di esclusiva Codice civile vigente

Articolo 1748 Codice civile - Diritti dell'agente - comma 4 Codice civile vigente

Accordi economici collettivi sottoscritti dalle associazioni di categoria Contrattazione collettiva