Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 1751 del codice civile
02/09/2025 15 min

Criteri per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 1751 del codice civile

Redazione articolo 02/09/2025 Ultima revisione 04/09/2025

1. Una breve introduzione

In materia di indennità di fine rapporto nei rapporti di agenzia, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere che all'agente spetta l'indennità più elevata tra quella prevista dagli accordi economici collettivi (AEC) e quella disciplinata dall'articolo 1751 codice civile.

Mentre gli Accordi Economici Collettivi consentono di determinare con precisione l'ammontare dell'indennità, l'articolo 1751 codice civile ne stabilisce solamente il limite massimo.

Il presente articolo esamina i criteri applicati dai magistrati per la quantificazione dell'indennità di fine rapporto nei casi in cui non siano applicabili gli accordi economici collettivi, la cui obbligatorietà ricorre esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:

  • sia l'agente che il preponente sono iscritti alle associazioni firmatarie degli accordi economici collettivi,
  • l'applicazione degli accordi economici collettivi è prevista come obbligatoria nel contratto sottoscritto dalle parti.

Quindi, se non è previsto dal contratto di agenzia sottoscritto dall'agente e agente e mandante non sono iscritte alle associazioni firmatarie degli accordi economici collettivi, la determinazione dell'indennità è disciplinata solo dall'articolo 1751 del codice civile.

2. Piena libertà dei giudici nella determinazione dell'ammontare delle indennità di fine rapporto ai sensi dell'articolo 1751 codice civile

I giudici godono di piena libertà nella scelta dei criteri di valutazione e i metodi adottati sono insindacabili, purché basati su criteri ragionevoli; pertanto, le decisioni dei magistrati non possono essere impugnate o contestate in tali circostanze.

È utile, tuttavia, esaminare i principi guida adottati dai magistrati nel formulare le loro decisioni.

3. Relazione della Commissione dell'Unione Europea del 23 luglio 1996 sull'applicazione dell'articolo 17 della direttiva CEE 86/653

In assenza di specifiche indicazioni nell'articolo 1751 codice civile, assume rilevanza la Relazione della Commissione delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 sull'applicazione dell'articolo 17 della direttiva CEE 86/653, atto da cui discende la norma codicistica. Tale relazione, sebbene per lungo tempo trascurata, offre indicazioni fondamentali per il calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto ed è progressivamente adottata dai giudici italiani quale metodologia per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine rapporto dovuta all'agente ai sensi dell'articolo 1751 codice civile.

La relazione della Commissione prevede nello specifico quanto segue:

  • Innanzitutto, si devono individuare i nuovi clienti procurati dall'agente e i clienti preesistenti con cui l'agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari.
  • Successivamente, si deve determinare la provvigione che l'agente ha percepito sui nuovi clienti e sui maggiori affari procacciati con i clienti già esistenti ed intensificati.
  • Secondo la Commissione, si deve poi procedere a una stima della durata dei possibili futuri vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con la clientela intensificata, tenendo conto della situazione di mercato e del settore interessato (di norma si considera un periodo di 2-3 anni, fino a un massimo di 5 anni).
  • Si proietta quindi la provvigione percepita dall'agente negli ultimi 12 mesi nei successivi anni, decurtandola di una percentuale, detta tasso di migrazione, che tiene conto della clientela che si allontana naturalmente e che viene perduta con il passare del tempo. Secondo la stima della Commissione, il tasso di migrazione è calcolato come percentuale della provvigione su base annua e può variare, a seconda delle situazioni, da un minimo del 20% a un massimo del 38%.

La cifra così ottenuta va poi ridotta in considerazione del pagamento anticipato, decurtandola di un importo pari ai tassi medi di interesse.

Aspetto dell'equità

Determinato quindi un importo secondo i principi appena descritti, la Commissione prende in considerazione l'aspetto dell'equità, secondo cui deve essere modulata la cifra in precedenza ottenuta. Secondo l'autorità europea, vanno presi in considerazione i seguenti fattori:

  • Se l'agente lavora con altre proponenti.
  • L'eventuale colpa dell'agente.
  • Il livello di retribuzione dell'agente.
  • La diminuzione del fatturato del proponente.
  • L'ampiezza dei vantaggi derivati al proponente.
  • Il pagamento di contributi pensionistici da parte del proponente.
  • L'esistenza di clausole di limitazione al libero esercizio di attività commerciale, come patti di non concorrenza post contrattuale.

I giudici, considerata l'ampiezza del concetto di equità, possono altresì tenere conto di altri fattori concomitanti che possono aver in concreto concorso alla produzione degli affari procurati dall'agente (es: andamento del mercato, investimenti pubblicitari e promozionali del preponente).

Limite massimo

L'importo calcolato va infine raffrontato con quello massimo previsto dall'art. 1751 codice civile, ovvero una cifra equivalente a un'indennità calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

È fondamentale sottolineare che i principi stabiliti dalla Commissione Europea nella relazione del 23 luglio 1996 non possiedono un valore giuridico vincolante. Tuttavia, essi costituiscono un utile riferimento interpretativo in quanto, oltre a essere intrinsecamente ragionevoli, vengono sempre più spesso presi in considerazione dai giudici di merito.

4. Principi previsti dagli accordi economici collettivi

Nel corso degli anni, gli accordi economici collettivi (AEC) hanno mostrato una progressiva evoluzione e, nei vari rinnovi, hanno sempre più premiato l'aspetto meritocratico. Se i primi accordi non prevedevano nemmeno un'indennità meritocratica, quelli successivi al 2000 hanno integrato tale componente, avvicinandosi all'impostazione dell'articolo 1751 del codice civile.

In questo contesto, gli accordi economici collettivi possono fungere da utile parametro per i giudici nella determinazione dell'indennità, anche ai sensi dell'articolo 1751 del codice civile.

Si rammenta che gli accordi economici collettivi sono vincolanti solo qualora le parti del contratto di agenzia siano iscritte alle rispettive associazioni di categoria o se la loro applicazione sia espressamente richiamata nel contratto sottoscritto dalle parti. Proprio in virtù della loro crescente ispirazione a principi meritocratici, gli AEC possono orientare la quantificazione dell'indennità anche nei casi di mancata applicazione diretta, sia per la non iscrizione delle parti alle associazioni sindacali sia per l'assenza di un richiamo nel contratto individuale.

5. In sintesi

Sebbene il giudice goda della facoltà di adottare qualsiasi criterio ritenga idoneo, in assenza di applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva, i magistrati si avvalgono sempre più frequentemente delle regole indicate dalla Commissione Europea. Nondimeno, anche i principi previsti dagli accordi economici collettivi, pur non essendo obbligatori, possono essere utilizzati dai giudici in quanto rappresentano un metodo di determinazione equo, peraltro elaborato dalle stesse associazioni sindacali che rappresentano le parti a livello nazionale.