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Tipi di conteggio

  • FIRR

    FIRR è la sigla con cui viene comunemente chiamata la prima delle indennità di fine rapporto previste dalla contrattazione collettiva. Gli accordi del settore industria e commercio prevedono, infatti, tre indennità: l’indennità di risoluzione del rapporto (comunemente detta FIRR), l’Indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica. Il FIRR di ogni anno viene versato dalle mandati all’ENASARCO entro il 31 marzo dell’anno successivo.

  • Indennità suppletiva di clientela (ISC)

    L’Indennità suppletiva di clientela è la seconda delle indennità di fine rapporto previste dalla contrattazione collettiva. È rappresentata da una percentuale sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto. La percentuale varia in base all’accordo economico collettivo applicabile a agli anni di durata del rapporto.

  • Indennità meritocratica

    L’Indennità meritocratica è la terza delle indennità di fine rapporto previste dalla contrattazione collettiva. E’ strettamente collegata all’incremento della clientela/fatturato apportato dall’agente. E’ un conteggio complesso che deve tener conto di numerose variabili e le modalità di calcolo dell’indennità meritocratica dei settori commerciale e industriale sono tra loro molto differenti.

  • Determinazione del massimo dell'indennità europea prevista dall'articolo 1751 del codice civile

    L’indennità di fine rapporto è prevista dall’articolo 1751 del codice civile e deve la sua formulazione ad una norma comunitaria, ovvero la direttiva n. 653 del 18 dicembre 1986. Per questo, è anche detta “indennità europea”. Non è possibile determinare con precisione l’importo dovuto in base a questa indennità, in quanto la norma prevede unicamente l'importo massimo erogabile a favore dell'agente. Per tale motivo la piattaforma determina l'importo massimo a cui l'agente può aspirare.

  • Patto di non concorrenza post contrattuale (IPNCPC)

    Sia il codice civile che la contrattazione collettiva prevedono che, il patto che vincola l’agente a non esercitare attività in concorrenza dopo la cessazione del rapporto, debba essere remunerato. La piattaforma determina l’importo dovuto all’agente in base ai diversi accordi economici collettivi applicabili al rapporto.

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