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Normativa · Contrattazione collettiva

Archivio
1935 — 2025

AEC agenti di commercio: quale accordo economico collettivo si applica

Il codice civile stabilisce se un'indennità di fine rapporto spetta e ne fissa il limite massimo. L'accordo economico collettivo stabilisce invece quanto vale, e lo fa attraverso scaglioni, percentuali, basi di calcolo e un trattamento diverso fra monomandato e plurimandato. Sbagliare l'accordo significa sbagliare l'importo, non un dettaglio formale.

Qui trovi i criteri con cui si individua l'accordo applicabile a un rapporto, che cosa è cambiato con l'AEC Commercio del 4 giugno 2025 e l'archivio completo dei testi dal 1935 a oggi, tutti scaricabili.

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01 —

La fonte

Che cos'è un accordo economico collettivo

Un accordo economico collettivo — AEC — è stipulato tra le associazioni delle imprese preponenti e quelle degli agenti e rappresentanti di commercio per disciplinare il rapporto di agenzia. Non è una legge e non può contraddirla: opera dentro il perimetro fissato dagli articoli 1742-1753 del codice civile, che a loro volta recepiscono la direttiva 86/653/CEE.

Gli accordi oggi in vigore

Per il settore commercio l'accordo in vigore è stato sottoscritto il 4 giugno 2025 dalle associazioni delle imprese Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative e dalle organizzazioni degli agenti FNAARC, USARCI e FIARC. Per il settore industria e cooperazione l'accordo di riferimento è quello del 30 luglio 2014, sottoscritto da Confindustria e dalle organizzazioni degli agenti. Le due filiere corrono parallele da decenni, con testi, percentuali e presupposti diversi: due rapporti identici per durata e provvigioni producono importi diversi a seconda di quale delle due li governa.

FIRR

L'accordo determina l'accantonamento annuo

Il FIRR si accantona anno per anno presso la Fondazione Enasarco secondo scaglioni e aliquote che l'accordo economico collettivo applicabile stabilisce, e che sono diversi per monomandatari e plurimandatari. La gestione e la liquidazione seguono poi il regolamento della Fondazione.

ISC

L'accordo determina la base e le percentuali

L'indennità suppletiva di clientela è una voce che il codice civile non nomina: esiste perché la prevede la contrattazione collettiva, che ne fissa i presupposti, la base di calcolo e le percentuali. È anche una delle voci su cui l'AEC Commercio del 4 giugno 2025 è intervenuto.

IM

L'accordo determina il metodo

L'indennità meritocratica è la componente legata all'incremento di clientela e ai vantaggi che restano al preponente. Il metodo con cui si determina — e l'ordine delle operazioni — è materia dell'accordo applicabile, ed è il punto in cui i testi si distinguono di più fra loro.

CGUE C-465/04 · 23.03.2006

Il limite che un accordo non può superare

L'art. 1751 c.c. è inderogabile a svantaggio dell'agente. Su questo la Corte di giustizia si è pronunciata a partire da un caso italiano: un regime collettivo può sostituire quello dell'articolo 17 della direttiva solo se garantisce all'agente, in ogni caso, un risultato pari o superiore. È la ragione per cui, in una posizione contestata, il conteggio secondo l'accordo e quello secondo il criterio di legge vanno confrontati entrambi.

02 —

I criteri

Come si individua l'accordo economico collettivo applicabile

Tre elementi, in quest'ordine. Sono le stesse domande che si fanno prima di impostare un conteggio, e vanno risolte prima di guardare gli imponibili.

  1. Criterio 01

    Il settore dell'impresa preponente

    Commercio o industria. Sono due discipline distinte, stipulate da associazioni diverse, con scaglioni e condizioni proprie. Conta l'attività dell'impresa che ha conferito il mandato.

  2. Criterio 02

    Il richiamo contenuto nel contratto

    Molti contratti di agenzia richiamano espressamente un accordo economico collettivo. Quel richiamo è il primo elemento da leggere, prima di qualunque ricostruzione per via associativa: dice quale disciplina le parti hanno inteso applicare al rapporto.

  3. Criterio 03

    La data di cessazione del rapporto

    Gli accordi si sono succeduti nel tempo: va verificato quale era in vigore al momento della cessazione del rapporto.

Caso limite

Quando la mandante non è iscritta ad alcuna associazione firmataria

È il caso che genera più incertezza. Se nessuna delle due parti è iscritta alle associazioni firmatarie e il contratto non richiama alcun accordo, il rapporto resta disciplinato dal codice civile. Restano però applicabili gli accordi resi efficaci nei confronti di tutti con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, di cui si parla più avanti in questa pagina.

03 —

L'accordo in vigore

04.06.202501.07.202501.01.202630.06.2029

L'AEC Commercio del 4 giugno 2025

È l'accordo economico collettivo del settore commercio sottoscritto il 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, con alcune disposizioni operative dal 1° gennaio 2026.

Ha inciso sulla base di calcolo dell'indennità suppletiva di clientela e sul metodo di determinazione dell'indennità meritocratica, che si applica in un ordine diverso rispetto al passato. Per i rapporti cessati prima del 1° luglio 2025 continua a valere il testo previgente, cioè l'AEC Commercio del 16 febbraio 2009.

Verifica sempre sul testo integrale

Le percentuali e gli scaglioni dell'accordo non sono riportati in questa pagina di proposito: prima di usarli in una comunicazione o in un atto vanno letti sul documento originale, scaricabile qui sotto e in archivio.

Scarica il testo integrale dell'AEC Commercio del 4 giugno 2025 →

04 —

L'effetto sul conteggio

Perché l'accordo che applichi cambia l'importo

Un conteggio non cambia di poco quando si applica un accordo invece di un altro. Cambia in ciascuna delle voci, e le differenze si sommano.

  • Il FIRR si ricostruisce anno per anno con gli scaglioni e le aliquote vigenti in ciascun periodo, distinti fra monomandato e plurimandato: un'annualità classificata sotto il testo sbagliato produce un accantonamento sbagliato, e l'errore si trascina fino al totale.
  • L'indennità suppletiva di clientela dipende interamente dall'accordo, perché il codice civile non la prevede: cambiano i presupposti, la base di calcolo e le percentuali.
  • L'indennità meritocratica è la voce in cui i testi si distinguono di più, sia nel metodo sia nell'ordine delle operazioni. È anche quella su cui l'accordo del 2025 è intervenuto più a fondo.

A monte di tutto resta il confronto con il criterio di legge: se il risultato derivante dall'applicazione di un accordo economico collettivo è inferiore a quello che deriverebbe dall'art. 1751 c.c., quel confronto diventa il punto della discussione. Per questo un conteggio completo calcola entrambi i termini e li espone separatamente.

05 —

Repertorio

Archivio degli accordi dal 1935 a oggi

Ordinati per regime di efficacia. Ogni riga porta la data, il settore, lo stato di vigenza e il collegamento al testo integrale.

Accordi in vigore

04.06.2025 commercio · in vigore

AEC Commercio del 4 giugno 2025

Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio, in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, con alcune disposizioni operative dal 1° gennaio 2026. È il testo da applicare ai rapporti del settore commercio cessati dopo il 1° luglio 2025.

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30.07.2014 industria · in vigore

AEC Industria del 30 luglio 2014

Accordo economico collettivo del settore industria, sottoscritto da Confindustria e dalle organizzazioni degli agenti. È il testo di riferimento per i rapporti con mandanti industriali.

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Accordi rinnovati

16.02.2009 commercio

AEC Commercio del 16 febbraio 2009 — testo unico

Il testo previgente del settore commercio, sostituito dall'accordo del 4 giugno 2025. Resta applicabile ai rapporti cessati prima del 1° luglio 2025.

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20.03.2002 commercio

AEC Commercio del 20 marzo 2002

Accordo del settore commercio anteriore al testo unico del 2009. Serve per i rapporti cessati nel periodo in cui era vigente.

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1992 commercio · accordo ponte

AEC Commercio 1992 — accordo ponte

Accordo di raccordo del settore commercio, utile a ricostruire la disciplina applicabile nei rapporti a cavallo dei primi anni Novanta.

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1992 industria · accordo ponte

AEC Industria 1992 — accordo ponte

L'omologo del precedente per il settore industria.

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1988 commercio · regolamento

AEC Commercio 1988 — regolamento

Regolamento attuativo dell'accordo del settore commercio in vigore alla fine degli anni Ottanta.

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1979 industria

AEC Industria 1979

Accordo del settore industria, riferimento per i rapporti risalenti a quel periodo.

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Accordi con efficacia erga omnes

13.10.1958 commercio · erga omnes

AEC Commercio del 13 ottobre 1958

Reso obbligatorio verso tutti gli appartenenti alla categoria con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Si presenta formalmente come modifica dell'accordo del 30 giugno 1938: per stabilire che cosa disponga oggi il testo di efficacia generale occorre leggere anche l'accordo che esso modifica.

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1957 industria · regolamento

AEC Industria 1957 — regolamento erga omnes

Regolamento dell'accordo del settore industria reso efficace erga omnes.

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1956 industria · erga omnes

AEC Industria 1956

Accordo del settore industria reso obbligatorio verso tutti gli appartenenti alla categoria.

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Accordi dell'ordinamento corporativo

25.05.1935 fonte storica

AEC del 25 maggio 1935

Il più antico accordo economico collettivo dell'archivio, concluso nel quadro dell'ordinamento corporativo introdotto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563. È una fonte storica, non una disciplina applicabile a un rapporto di oggi.

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30.06.1938 fonte storica

AEC del 30 giugno 1938

È l'accordo che quello del 13 ottobre 1958 modifica: senza il testo modificato, il testo modificante non si interpreta. Resta in archivio per completezza della catena documentale.

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L'archivio raccoglie i testi utili a ricostruire la disciplina applicabile a un rapporto di agenzia. Non comprende gli accordi di settori diversi da commercio e industria. Per l'uso in un procedimento conviene sempre confrontare il testo con la fonte ufficiale di pubblicazione.

06 —

L. 741/1959 · D.P.R. 1842/1960

Che cosa significa efficacia erga omnes

Un accordo economico collettivo vincola, di regola, soltanto chi aderisce alle associazioni che lo hanno stipulato. Alcuni accordi fanno eccezione: la legge 14 luglio 1959, n. 741 ha delegato il Governo a rendere obbligatori nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria i contratti collettivi già stipulati, e per il rapporto di agenzia ciò è avvenuto con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842.

La conseguenza pratica è concreta: quando le parti non sono iscritte ad alcuna associazione firmataria e il contratto non richiama alcun accordo, il testo reso efficace erga omnes resta un riferimento applicabile.

Gli accordi dell'ordinamento corporativo: 1935 e 1938

I due accordi più antichi dell'archivio furono conclusi nel quadro dell'ordinamento corporativo introdotto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, che attribuiva ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni legalmente riconosciute efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Quell'ordinamento è stato soppresso: gli organi corporativi centrali con il regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721, e le organizzazioni sindacali del regime con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. I testi dei provvedimenti sono raccolti nella pagina della normativa nazionale.

I due accordi restano in archivio per una ragione tecnica: l'accordo del 13 ottobre 1958, che ha acquistato efficacia generale nel 1960, si presenta come modifica di quello del 1938. Per stabilire che cosa disponga il testo di efficacia generale bisogna quindi leggere anche l'accordo che esso modifica.

07 —

10 domande

Domande frequenti

Dipende da tre elementi letti insieme: il settore in cui opera la mandante — commercio o industria —, l'adesione delle parti alle associazioni firmatarie e quello che il contratto individuale dice espressamente. Individuato il settore, la versione da usare è quella vigente al momento della cessazione del rapporto.

Sono due filiere contrattuali distinte, con parti firmatarie diverse, testi diversi e rinnovi che avvengono in tempi diversi. Il settore commercio è disciplinato dall'accordo del 4 giugno 2025, sottoscritto da Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative con FNAARC, USARCI e FIARC; il settore industria e cooperazione dall'accordo del 30 luglio 2014, sottoscritto da Confindustria con le organizzazioni degli agenti. Le differenze non sono formali: cambiano molti degli aspetti trattati, primo fra tutti il calcolo delle indennità di fine rapporto.

L'accordo è in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, con alcune disposizioni operative dal 1° gennaio 2026, e sostituisce l'AEC Commercio del 16 febbraio 2009. Le novità che incidono sul conteggio riguardano tutte e tre le voci: la base di calcolo dell'indennità suppletiva di clientela è stata ampliata a voci accessorie prima escluse; il metodo di calcolo dell'indennità meritocratica è stato invertito, con le detrazioni di FIRR e indennità di clientela applicate al massimale prima della percentuale, e il suo ambito è stato esteso ad altre ipotesi di cessazione; gli scaglioni del FIRR sono stati rivalutati con effetto dal 1° gennaio 2026, senza retroattività. I valori puntuali vanno verificati sul testo integrale dell'accordo e sulle comunicazioni della Fondazione Enasarco.

Il criterio generale è la disciplina vigente al momento della cessazione, salvo le disposizioni transitorie che l'accordo stesso detta. Per il settore commercio lo spartiacque è il 1° luglio 2025: le cessazioni successive ricadono sotto il nuovo testo, quelle anteriori sotto l'accordo del 2009. Attenzione a non confondere questa data con il 1° gennaio 2026, da cui decorrono alcune disposizioni operative.

Il FIRR è una voce autonoma, con una fonte e un canale propri: l'accordo economico collettivo ne fissa scaglioni e aliquote, la mandante lo accantona ogni anno presso la Fondazione Enasarco e la Fondazione lo liquida alla cessazione. Si somma all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica, mentre è compreso nell'indennità calcolata in base all'art. 1751 c.c.

Non automaticamente. Se non c'è adesione, se il contratto non richiama alcun accordo e se non c'è stata un'applicazione di fatto costante e prolungata delle sue clausole, il rapporto è regolato dai soli articoli 1742-1753 del codice civile. In quel caso vengono meno le voci di fonte collettiva — l'indennità suppletiva di clientela in primo luogo — mentre resta intera l'indennità di cessazione dell'art. 1751 c.c. Prima di concludere che nessun accordo si applica, però, conviene guardare gli estratti conto provvigionali e le lettere di modifica del mandato: l'applicazione di fatto lascia quasi sempre una traccia documentale.

No. L'art. 1751 c.c. è inderogabile a svantaggio dell'agente. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04, ha precisato che un regime di fonte collettiva può sostituire i criteri della direttiva 86/653/CEE soltanto se garantisce all'agente, in ogni caso, un'indennità pari o superiore. Quando il calcolo secondo l'accordo produce un risultato inferiore, la questione non è chiusa: è una delle ragioni per cui un conteggio deve tenere le voci separate e mostrare i parametri usati.

Significa che si applica a tutti gli appartenenti alla categoria, e non solo a chi aderisce alle associazioni firmatarie. È un'eccezione alla regola: gli accordi economici collettivi sono contratti di diritto privato e vincolano gli aderenti. L'eccezione deriva dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, che delegò il Governo a recepire con decreti il contenuto degli accordi collettivi già stipulati. È in attuazione di quella delega che l'accordo del 13 ottobre 1958 è stato reso valido erga omnes con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842.

Perché sono documenti necessari a leggere quelli successivi e a ricostruire l'origine degli istituti. L'accordo del 13 ottobre 1958 è formalmente un accordo per la modifica di quello del 30 giugno 1938: senza il testo modificato, il testo modificante non si interpreta. Sono fonti storiche del diritto dell'agenzia, non fonti applicabili a un rapporto di oggi.

In questa pagina. L'archivio raccoglie gli accordi in PDF, dal 25 maggio 1935 all'AEC Commercio del 4 giugno 2025, scaricabili e consultabili senza registrazione. Per ogni documento sono indicati il settore, la data di sottoscrizione, lo stato di vigenza e la funzione che ha oggi.
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Il conteggio

  • 0422 580 122
  • 9:30 — 12:30
  • clienti@portaleagenti.info

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