06 —
L. 741/1959 · D.P.R. 1842/1960
Che cosa significa efficacia erga omnes
Un accordo economico collettivo vincola, di regola, soltanto chi aderisce alle associazioni che lo hanno stipulato. Alcuni accordi fanno eccezione: la legge 14 luglio 1959, n. 741 ha delegato il Governo a rendere obbligatori nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria i contratti collettivi già stipulati, e per il rapporto di agenzia ciò è avvenuto con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842.
La conseguenza pratica è concreta: quando le parti non sono iscritte ad alcuna
associazione firmataria e il contratto non richiama alcun accordo, il testo reso efficace
erga omnes resta un riferimento applicabile.
Gli accordi dell'ordinamento corporativo: 1935 e 1938
I due accordi più antichi dell'archivio furono conclusi nel quadro dell'ordinamento
corporativo introdotto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, che attribuiva ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni legalmente riconosciute efficacia verso tutti gli
appartenenti alla categoria. Quell'ordinamento è stato soppresso: gli organi corporativi
centrali con il regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721, e le organizzazioni sindacali
del regime con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. I testi
dei provvedimenti sono raccolti nella pagina della
normativa nazionale.
I due accordi restano in archivio per una ragione tecnica: l'accordo del 13 ottobre 1958,
che ha acquistato efficacia generale nel 1960, si presenta come modifica di quello del
1938. Per stabilire che cosa disponga il testo di efficacia generale bisogna quindi
leggere anche l'accordo che esso modifica.