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Normativa · Fonti europee

GUCE L 382
31.12.1986
In vigore

Direttiva 86/653/CEE agenti commerciali: la fonte europea dell'indennità di fine rapporto

La direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali è il testo da cui discende l'art. 1751 del codice civile. Ogni volta che in Italia si calcola l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia si applicano criteri che il legislatore italiano non ha inventato: li ha recepiti da una direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, tuttora in vigore e mai abrogata.

Questa pagina spiega che cosa quella direttiva stabilisce, come funziona il suo articolo 17 — la norma che ha lasciato agli Stati membri la scelta tra due sistemi di tutela alternativi — e perché la scelta compiuta dall'Italia continua a determinare, oggi, se e quanto spetta a un agente alla fine del mandato.

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01 —

La fonte

Perché una direttiva del 1986 decide un conteggio di oggi

Chi apre per la prima volta il testo della direttiva ha una reazione prevedibile: è un documento di quarant'anni fa, scritto quando il mercato unico non era ancora nato. Sembra materiale da nota storica. È esattamente il contrario.

La direttiva è ancora in vigore, non è mai stata abrogata e non è mai stata modificata nella sostanza. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 382 del 31 dicembre 1986, vincola tuttora gli Stati membri sul contenuto minimo della disciplina del contratto di agenzia. E poiché una direttiva obbliga lo Stato quanto al risultato da raggiungere, il diritto italiano dell'agenzia non è libero di allontanarsene: può aggiungere tutela, non può toglierne.

Il punto pratico è questo. Quando in un conteggio si verifica se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti, se il preponente ne ricava ancora sostanziali vantaggi, se il pagamento è equo e se l'importo rispetta il massimale di un'annualità, non si stanno applicando quattro requisiti scelti dal legislatore italiano nel 1991: si sta applicando, quasi parola per parola, l'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva. L'art. 1751 c.c. è la sua trascrizione nel codice.

Se ti interessa il lato italiano della vicenda — il testo degli articoli del codice civile e i decreti che li hanno riscritti — trovi tutto nell'hub dedicato alla normativa nazionale sul contratto di agenzia. Qui restiamo a monte, sulla fonte.

02 —

Il cuore

L'articolo 17: due sistemi di tutela, una scelta che l'Italia ha già fatto

L'articolo 17 è la disposizione più importante della direttiva e la meno conosciuta fuori dagli addetti ai lavori. Il suo primo paragrafo non impone agli Stati membri una regola: impone loro di scegliere.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

art. 17, par. 1 — dir. 86/653/CEE

Due sistemi alternativi, entrambi legittimi, con logiche opposte. L'Italia ha adottato il primo. È la ragione per cui in un conteggio italiano si ragiona di clientela apportata e di vantaggi che permangono in capo alla mandante, e non — come accade in Francia — del pregiudizio economico subito dall'agente.

Scelto dall'Italia

Il sistema indennitario (art. 17, par. 2)

Nel sistema indennitario l'indennità è dovuta se e nella misura in cui ricorrono due condizioni, che vanno verificate insieme.

La prima guarda al passato e al presente: l'agente deve avere procurato nuovi clienti al preponente oppure avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente deve ricavare ancora sostanziali vantaggi da quegli affari. È un requisito costruito sul patrimonio commerciale che resta all'impresa dopo che l'agente se n'è andato: se non resta nulla, non c'è nulla da compensare.

La seconda condizione è il giudizio di equità: il pagamento deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente perde. È una clausola aperta, ed è deliberatamente aperta: serve a modulare l'importo sul caso concreto.

Il paragrafo 2, lettera c) aggiunge un elemento che nella prassi si dimentica spesso: la concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere il risarcimento dei danni. Indennità e risarcimento non sono alternativi: sono cose diverse, con presupposti diversi.

Scelto dalla Francia

Il sistema risarcitorio (art. 17, par. 3)

L'alternativa prevista dal paragrafo 3 sposta il baricentro dal vantaggio del preponente al pregiudizio dell'agente. Qui l'agente ha diritto alla riparazione del danno causatogli dalla cessazione, che la direttiva individua in due situazioni: quando l'estinzione lo priva delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso vantaggi sostanziali al preponente; e quando non gli ha consentito di ammortizzare gli oneri e le spese sostenute su indicazione del preponente.

La differenza pratica più rilevante è che al sistema risarcitorio non si applica il massimale annuo previsto per l'indennità. È il modello adottato dalla Francia. Saperlo è utile in due casi concreti: quando si valuta un contratto internazionale con legge applicabile diversa da quella italiana, e quando si legge giurisprudenza o dottrina straniera senza rendersi conto che si sta ragionando su un sistema diverso dal nostro.

massimale

Il massimale di un'annualità, e cosa non è

Nel sistema indennitario l'importo non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni; se il contratto è durato meno, la media si calcola sull'intero periodo. È il tetto che ogni conteggio italiano deve verificare, ma va letto per quello che è: un limite superiore, non un criterio di calcolo. Un'indennità determinata direttamente in misura pari al massimale, senza passare per l'analisi della clientela e per il giudizio di equità, salta due passaggi obbligatori.

art. 17 § 5

Il termine di un anno per far valere il diritto

L'agente perde il diritto all'indennità se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. È la disposizione più severa dell'articolo, ed è di origine europea: il termine annuale dell'art. 1751 c.c. non è un'invenzione nazionale. La comunicazione non è un atto formale complesso, ma deve essere chiara e tempestiva: la decadenza opera anche quando il diritto sarebbe fondato nel merito.

art. 18

I casi in cui l'indennità non è dovuta

L'articolo 18 chiude il perimetro. L'indennità o la riparazione non sono dovute in tre casi: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente che giustifichi la risoluzione immediata; quando è l'agente a recedere, salvo che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente oppure da età, infermità o malattia; e quando l'agente, d'accordo con il preponente, cede a un terzo i diritti e gli obblighi del contratto.

art. 19

Perché le parti non possono accordarsi diversamente

Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente. Una riga sola, ed è quella che rende obbligatorio tutto il resto: la rinuncia preventiva non vale, la clausola contrattuale peggiorativa non vale, e nemmeno un accordo economico collettivo può sostituire il regime dell'articolo 17 se il risultato è peggiore per l'agente.

03 —

COM(96) 364

La Relazione della Commissione del 23 luglio 1996 sull'applicazione dell'articolo 17

L'ultimo paragrafo dell'articolo 17 prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio, entro otto anni dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'articolo. Quella relazione esiste: è il documento presentato a Bruxelles il 23 luglio 1996, l'unico testo ufficiale europeo che spiega come l'articolo 17 andrebbe applicato, e non solo che cosa dice.

Non è una fonte del diritto e non vincola il giudice. È un documento interpretativo della Commissione: vale per la sua autorevolezza e per il fatto che descrive, in un atto ufficiale, un metodo di calcolo. Nel contenzioso italiano sull'indennità è la carta che manca quasi sempre in atti, e che quando compare cambia il tono della discussione.

Il metodo, in tre fasi

  1. Fase 01

    La base di calcolo

    Si individuano i clienti nuovi e quelli con cui gli affari sono stati sensibilmente sviluppati, e si determina la provvigione lorda maturata su quella clientela nell'ultimo periodo di attività. La cifra viene poi proiettata sul numero di anni per cui è ragionevole che il preponente continui a trarne vantaggio, applicando una percentuale che tiene conto della perdita fisiologica di clientela nel tempo, e infine attualizzata.

  2. Fase 02

    La correzione secondo equità

    L'importo così ottenuto non è il risultato: è il punto di partenza del giudizio di equità richiesto dall'articolo 17, paragrafo 2. Entrano qui le circostanze del caso concreto — l'eventuale plurimandato, il comportamento delle parti, il livello delle provvigioni percepite, l'andamento del fatturato del preponente, gli investimenti promozionali, l'esistenza di un patto di non concorrenza — ciascuna delle quali può spingere l'importo verso l'alto o verso il basso.

  3. Fase 03

    Il confronto con il massimale

    Solo alla fine si verifica se l'importo determinato superi il tetto di un'annualità calcolata sulla media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni. Se lo supera, si riduce al massimale. Se non lo supera, resta quello che è: il massimale non si applica all'insù.

Va detto con precisione: la relazione descrive una prassi e propone un metodo, non fissa parametri obbligatori. Le durate e le percentuali che vi si trovano sono indicazioni ricavate dall'esperienza applicativa, variabili per settore e per caso concreto, e vanno verificate sul testo originale del documento prima di essere usate in un atto.

04 —

La catena

Dalla direttiva al conteggio: la catena delle fonti

Tra la direttiva del 1986 e il numero che compare in fondo a un conteggio ci sono quattro anelli. Nessuno è saltabile, e sapere in quale ordine stanno è ciò che permette, davanti a una contestazione, di risalire dal criterio applicato alla norma che lo impone.

1986

La direttiva 86/653/CEE

Il Consiglio adotta il 18 dicembre 1986 la direttiva sul coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Il testo fissa gli obblighi delle parti, la disciplina della provvigione, il preavviso, l'indennità di cessazione (artt. 17-19) e il patto di non concorrenza post contrattuale (art. 20). Il termine generale di recepimento è il 1° gennaio 1990; per l'Italia, limitatamente agli obblighi dell'articolo 17, è il 1° gennaio 1993. Il ritardo concesso segnala che proprio quella era la parte più distante dal diritto interno allora vigente.

1991

Il D.lgs. 303/1991 porta la direttiva nel codice civile

Il decreto attua la direttiva intervenendo direttamente sul codice civile: modifica la disciplina del contratto di agenzia negli articoli 1742 e seguenti, riscrive gli articoli 1750 e 1751 e introduce l'articolo 1751-bis sul patto di non concorrenza, che è il recepimento dell'articolo 20 della direttiva.

1999

Il D.lgs. 65/1999 riallinea l'art. 1751 c.c. all'articolo 17

La prima attuazione non risulta pienamente conforme al modello europeo. Con il decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 l'articolo 1751 viene riscritto per aderire alla struttura dell'articolo 17, paragrafo 2: doppio requisito di clientela e vantaggi residui, giudizio di equità, massimale annuo, termine annuale di decadenza, inderogabilità a svantaggio dell'agente.

1935 →

Gli accordi economici collettivi declinano, ma entro un limite

L'ultimo anello è la contrattazione collettiva. Gli accordi economici collettivi di settore, stratificati dal 1935 fino all'AEC Commercio in vigore, traducono l'art. 1751 c.c. in voci determinate e calcolabili — indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica — con percentuali, scaglioni e condizioni. È il livello a cui un conteggio effettivamente si esegue.

Il dettaglio dei singoli commi e la loro lettura articolo per articolo stanno nell'hub sulla normativa nazionale; i testi degli accordi nella pagina sulla contrattazione collettiva.

05 —

Giurisprudenza

Cosa ha detto la Corte di giustizia sull'articolo 17

L'articolo 17 non vive solo del suo testo. Con gli anni se ne è chiarita la portata, e tre pronunce in particolare hanno conseguenze dirette su come si costruisce o si difende una quantificazione in Italia.

C-465/04 23.03.2006

Honyvem / De Zotti: quando un accordo collettivo può sostituire la legge

È un caso italiano, nato da un rinvio del giudice nazionale, e riguarda esattamente il problema con cui si scontra ogni conteggio: se l'indennità vada determinata secondo l'art. 1751 c.c. o secondo l'accordo economico collettivo applicabile. La Corte ha stabilito che un regime collettivo può sostituire quello dell'articolo 17 solo se garantisce all'agente, in ogni caso, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dalla norma europea. La verifica non si fa a posteriori sul singolo rapporto: va condotta considerando l'insieme dei rapporti che quel regime può disciplinare. È la ragione per cui un conteggio serio non ne calcola uno solo.

C-381/98 09.11.2000

Ingmar: la tutela non si aggira scegliendo un'altra legge

Un contratto di agenzia tra un preponente extraeuropeo e un agente che opera nell'Unione, con clausola che sottopone il contratto alla legge di uno Stato terzo. La Corte ha affermato che gli articoli 17 e 18 si applicano comunque quando l'agente svolge la propria attività in uno Stato membro. È la pronuncia da tenere presente ogni volta che si valuta un mandato internazionale: la scelta della legge applicabile non basta a escludere l'indennità di cessazione.

C-348/07 26.03.2009

Semen: il massimale non è un limite automatico

La Corte ha chiarito che le provvigioni perse dall'agente sono soltanto uno degli elementi rilevanti nel giudizio di equità. Non è ammissibile una prassi che escluda automaticamente l'aumento dell'indennità fino al massimale quando i vantaggi conservati dal preponente risultino superiori alle provvigioni perdute. Tradotto in termini di conteggio: il tetto di un'annualità opera solo se l'importo determinato dopo l'esame dell'equità lo supera.

06 —

Contesto

La direttiva 64/224/CEE: il contesto storico, non la fonte del calcolo

Nell'archivio di questa pagina trovi anche la direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, sull'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato. È utile sapere che cosa è e, soprattutto, che cosa non è.

Appartiene alla prima stagione della costruzione del mercato comune, quella in cui l'obiettivo era rimuovere gli ostacoli all'esercizio di un'attività di intermediazione da parte di cittadini di un altro Stato membro. Riguarda l'accesso alla professione e la sua libertà di esercizio, non il contenuto del contratto tra agente e preponente.

Ventidue anni dopo, la direttiva 86/653/CEE affronta l'aspetto conseguente: una volta che l'attività si può esercitare ovunque, occorre che il rapporto contrattuale sia disciplinato in modo abbastanza uniforme da non falsare la concorrenza tra imprese di Stati diversi. È il passaggio dalla libertà di circolazione alla tutela sostanziale del rapporto.

La conseguenza pratica è semplice: la direttiva 64/224/CEE non contiene criteri di calcolo dell'indennità e non va citata a sostegno di una quantificazione. È in archivio perché completa il quadro storico, non perché serva a un conteggio.

07 —

Repertorio

I documenti da consultare

I testi integrali, nella forma in cui vanno citati in un atto.

Fonti europee

18.12.1986

Direttiva 86/653/CEE del Consiglio

Direttiva relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, pubblicata in GUCE L 382 del 31 dicembre 1986. Contiene agli articoli 17-19 la disciplina dell'indennità di cessazione e all'articolo 20 il patto di non concorrenza post contrattuale.

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23.07.1996

Relazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 17

Documento COM(96) 364 def. È il testo interpretativo di riferimento sull'articolo 17: descrive i due sistemi alternativi, le scelte degli Stati membri e il metodo di determinazione dell'indennità in tre fasi.

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25.02.1964 contesto storico

Direttiva 64/224/CEE del Consiglio

Direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato. Completa il quadro storico del mercato unico: non contiene criteri di calcolo dell'indennità e non va citata a sostegno di una quantificazione.

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I documenti sono raccolti a fini di consultazione. Per l'uso in un procedimento conviene sempre confrontare il testo con la fonte ufficiale di pubblicazione.

08 —

8 domande

Domande frequenti sulla direttiva 86/653/CEE

Sì. È stata adottata il 18 dicembre 1986, pubblicata in GUCE L 382 del 31 dicembre 1986 e non è mai stata abrogata né modificata nella sostanza. Continua a vincolare gli Stati membri sul contenuto minimo della disciplina del contratto di agenzia, e con essa l'interpretazione dell'art. 1751 del codice civile.

Dalla direttiva 86/653/CEE. L'articolo è stato riscritto una prima volta dal D.lgs. 303/1991, che ha attuato la direttiva nel codice civile, e una seconda volta dal D.lgs. 65/1999, che lo ha riallineato alla struttura dell'articolo 17, paragrafo 2. I requisiti che oggi si verificano in un conteggio — clientela apportata o sviluppata, vantaggi che permangono al preponente, equità, massimale di un'annualità — sono la trascrizione di quella norma europea.

Sono i due sistemi alternativi previsti dall'articolo 17. L'indennità (paragrafo 2) compensa il vantaggio che resta al preponente per la clientela procurata o sviluppata dall'agente, ed è soggetta al massimale di un'annualità. La riparazione del danno (paragrafo 3) compensa invece il pregiudizio subito dall'agente per la cessazione del rapporto e non ha un tetto. Ogni Stato membro ha dovuto scegliere quale adottare.

Il sistema indennitario dell'articolo 17, paragrafo 2, recepito nell'art. 1751 del codice civile. È la ragione per cui in Italia il conteggio parte dalla clientela apportata o sviluppata e dai vantaggi che permangono in capo alla mandante, e non dal danno subito dall'agente. La Francia ha scelto il sistema risarcitorio del paragrafo 3.

No. È il limite massimo, non il criterio di calcolo. L'importo va determinato prima, verificando la clientela di riferimento e i vantaggi residui del preponente e svolgendo il giudizio di equità richiesto dalla norma; solo alla fine si confronta il risultato con il tetto, che si applica soltanto se l'importo lo supera. La Corte di giustizia, con la sentenza Semen del 26 marzo 2009 (C-348/07), ha escluso che il massimale possa operare come limite automatico.

L'articolo 17, paragrafo 5 prevede che l'agente perda il diritto se omette di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. È l'origine europea del termine annuale che si trova nell'art. 1751 c.c. ed è il primo dato da verificare quando si apre una pratica di cessazione.

Può, ma entro un limite preciso. Con la sentenza Honyvem Informazioni Commerciali / De Zotti del 23 marzo 2006 (C-465/04), nata da un rinvio del giudice italiano, la Corte di giustizia ha stabilito che un regime collettivo può sostituire quello dell'articolo 17 solo se garantisce all'agente, in ogni caso, un'indennità pari o superiore a quella che deriverebbe dalla norma europea.

È il documento interpretativo di riferimento sull'applicazione dell'articolo 17: descrive i due sistemi, fotografa le scelte compiute dagli Stati membri e illustra un metodo di determinazione dell'indennità in tre fasi — base di calcolo, correzione secondo equità, confronto con il massimale. Non è una fonte del diritto e non vincola il giudice, ma offre una struttura argomentativa documentabile a chi costruisce una quantificazione e una griglia di verifica a chi la contesta.
09 —

Il conteggio

  • art. 17
  • art. 1751 c.c.
  • conteggio

Dal principio europeo al tuo conteggio

Sapere da dove viene l'art. 1751 c.c. serve a una cosa sola: sapere che cosa deve contenere un conteggio perché regga. Clientela di riferimento individuata, vantaggi residui documentati, giudizio di equità svolto, massimale verificato alla fine e non all'inizio, confronto con il regime dell'accordo collettivo applicabile, termine annuale rispettato. PortaleAgenti esegue questo percorso su tutte le voci previste dalla normativa e produce un conteggio in formato Word, stampabile, in meno di cinque minuti.

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