Vai al contenuto

Normativa · Fonti nazionali

Capo X — libro IV
Artt. 1742 — 1753
Testo vigente

Normativa del contratto di agenzia: gli articoli 1742-1753 del codice civile

Il contratto di agenzia è disciplinato in Italia da dodici articoli del codice civile, dal 1742 al 1753. Sono poche pagine, ma da lì discende tutto: la forma del contratto, il diritto alla provvigione, i termini di preavviso, l'indennità dovuta alla cessazione del rapporto e il patto di non concorrenza.

In questa pagina trovi che cosa dispone ciascun articolo, spiegato in linguaggio corrente e non in parafrasi del testo di legge, insieme ai testi ufficiali da scaricare: il codice civile, i due decreti che hanno recepito la direttiva europea e i provvedimenti che servono a ricostruire l'efficacia degli accordi collettivi più antichi.

Vai al commento degli articoli Scarica i testi ufficiali

01 —

Le fonti

Dove sta scritta la disciplina del contratto di agenzia

Chi cerca la normativa sul contratto di agenzia trova quattro cose diverse, spesso senza che nessuno spieghi come stanno tra loro. Vale la pena metterle in ordine una volta sola, perché è l'ordine che decide quale testo consultare quando serve una risposta.

1986

A monte c'è una direttiva europea

La direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 ha armonizzato la disciplina degli agenti commerciali indipendenti negli Stati membri: obblighi reciproci delle parti, regole sulla provvigione, termini di preavviso e, soprattutto, il diritto a un'indennità alla cessazione del rapporto. Una direttiva però non si applica da sola: vincola gli Stati al risultato e lascia a ciascuno la forma con cui raggiungerlo.

1991 · 1999

In mezzo ci sono due decreti legislativi italiani

Il D.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e il D.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 hanno recepito quella direttiva, e lo hanno fatto nel modo più solido possibile: non con una legge speciale a parte, ma riscrivendo gli articoli del codice civile. È il motivo per cui un codice del 1942 contiene oggi regole di derivazione europea, e per cui l'art. 1751 c.c. che si legge oggi non è quello che si leggeva quarant'anni fa.

1742-1753

Al centro c'è il codice civile

Gli articoli 1742-1753, capo X del titolo III del libro quarto, sono il testo che si applica a qualunque rapporto di agenzia in Italia. Fissano la nozione, gli obblighi delle due parti, i diritti economici dell'agente e i presupposti dell'indennità di cessazione. Alcune di quelle disposizioni sono inderogabili, cioè valgono anche contro un patto contrario scritto nel contratto: l'art. 1749 lo dice espressamente per gli obblighi del preponente, l'art. 1751 lo dice per l'indennità, che non può essere derogata a svantaggio dell'agente.

AEC

A valle ci sono gli accordi economici collettivi

Il codice civile stabilisce i principi, ma non dice quale percentuale applicare né su quale base calcolarla. Quella parte la fanno gli accordi economici collettivi di categoria — gli AEC — che declinano i criteri in numeri, scaglioni e aliquote, distinguono fra monomandatari e plurimandatari e disciplinano voci che il codice non nomina affatto, come l'indennità suppletiva di clientela.

FIRR

A fianco degli AEC opera la Fondazione Enasarco

La Fondazione Enasarco gestisce il FIRR e la previdenza di categoria con un proprio regolamento.

Questa catena — direttiva, decreti di attuazione, codice civile, accordi collettivi — è la ragione per cui la sezione normativa di PortaleAgenti ha quattro pagine e non una. Ogni anello risponde a una domanda diversa, e sbagliare anello è il modo più comune di arrivare a una conclusione sbagliata: cercare nel codice civile una percentuale che non c'è, o cercare in un accordo collettivo un presupposto che è fissato dalla legge e che l'accordo non può togliere.

02 —

Il capo X

Che cosa dispongono gli articoli 1742-1753 del codice civile

I dodici articoli che seguono si leggono in venti minuti e valgono per qualunque rapporto di agenzia, quale che sia il settore e quale che sia l'accordo collettivo richiamato dal contratto. Qui trovi che cosa dispone ciascuno e, soprattutto, che cosa comporta: il testo integrale e vigente è scaricabile in fondo alla pagina.

1742 Secondo comma nel testo vigente: D.lgs. 65/1999.

Che cos'è un contratto di agenzia, e perché conviene averlo per iscritto

Il primo articolo del capo dà la definizione: con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Ogni parola di quella definizione fa lavoro. Stabilmente è ciò che distingue l'agente dal procacciatore d'affari, che opera in modo occasionale e al quale questo capo non si applica. Promuovere significa che l'agente procura affari, non che li conclude: il potere di concludere in nome del preponente è un'aggiunta eventuale, di cui si occupa l'art. 1752. Verso retribuzione rimanda alla provvigione dell'art. 1748. In una zona determinata è il presupposto dell'esclusiva dell'art. 1743 e, in prospettiva, del calcolo dell'incremento di clientela.

Il secondo comma riguarda la forma. Il contratto deve essere provato per iscritto, e ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive: un diritto che la norma qualifica espressamente come irrinunciabile. Un accordo verbale non è per ciò solo nullo, ma chi lo ha stipulato deve dimostrare in altro modo che cosa era stato pattuito. E poiché dal contratto scritto dipendono la zona, l'esclusiva, l'accordo collettivo richiamato e l'eventuale patto di non concorrenza, la mancanza del documento non è una formalità trascurabile: è la ragione per cui, alla cessazione, due parti si trovano a discutere di che cosa avessero concordato invece che di quanto sia dovuto.

1743

L'esclusiva di zona, e perché conta sapere se sei mono o plurimandatario

L'esclusiva prevista dal codice è reciproca. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; l'agente non può assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

È una regola derogabile: le parti possono concordare diversamente, e nella pratica lo fanno spesso. Vale però la pena notare dove porta questa disposizione. La distinzione fra agente monomandatario e plurimandatario nasce qui, e non resta un dettaglio anagrafico: gli accordi economici collettivi le riservano trattamenti diversi, con soglie, scaglioni e percentuali distinte. È la prima informazione che serve per impostare un conteggio, ed è anche una delle più frequentemente indicate a memoria senza verificare il contratto.

1744

La riscossione dei crediti non è compresa nell'incarico

L'agente non ha di per sé la facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se quella facoltà gli è stata attribuita, non può comunque concedere sconti o dilazioni di pagamento senza una speciale autorizzazione.

È un articolo breve che regola un punto di attrito ricorrente: l'agente che, per tenere il cliente, concede due mesi in più di dilazione e poi si vede contestare l'operato. Senza autorizzazione specifica, quella concessione non lo riguarda soltanto sul piano dei rapporti commerciali.

1745

L'agente è un interlocutore valido per dichiarazioni e reclami

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente, a sua volta, può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami necessari a conservarne i diritti.

Tradotto: il cliente che comunica all'agente un vizio della merce ha comunicato validamente, anche se il preponente non ne è ancora al corrente. Non è una norma che sposta responsabilità sull'agente, è una norma che rende efficace la comunicazione — e che ha una conseguenza operativa evidente sul dovere di informazione previsto dall'articolo successivo.

1746 Primo comma nel testo vigente: D.lgs. 65/1999.

Gli obblighi dell'agente: lealtà, istruzioni, informazioni

Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare deve adempiere l'incarico in conformità alle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnata, oltre a ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. La norma chiude il primo comma stabilendo che è nullo ogni patto contrario: sono doveri che il contratto non può ridurre.

Il terzo comma contiene la disposizione più rilevante sul piano economico ed è quella che riguarda lo star del credere. È nullo il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Le parti possono eccezionalmente concordare una garanzia, ma solo per singoli affari, di particolare natura e importo, individualmente determinati, e a due condizioni: che l'obbligazione di garanzia non superi la provvigione spettante per quell'affare e che all'agente sia riconosciuto un apposito corrispettivo.

In pratica: la clausola generalizzata che addossa all'agente il rischio dei mancati pagamenti dei clienti della sua zona — clausola ancora presente in contratti in circolazione — non regge. Chi ha un contratto che la contiene ha un buon motivo per rileggerlo prima della cessazione, non dopo.

1747

L'obbligo di avvisare quando non si può eseguire l'incarico

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve darne immediato avviso al preponente; in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. È la traduzione operativa del dovere di lealtà: quando qualcosa impedisce di lavorare la zona, il preponente deve poterlo sapere in tempo per rimediare.

1748 Articolo interamente sostituito dal D.lgs. 65/1999.

Il diritto alla provvigione: quando nasce, quando matura, quando si restituisce

È l'articolo più articolato del capo ed è quello che, alla cessazione, determina quali importi entrano nel conteggio. Vale la pena tenerne distinti i tre piani.

Quali affari danno diritto alla provvigione. Tutti quelli conclusi durante il contratto quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento dell'agente. In più — e salvo che sia diversamente pattuito — anche gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo, oppure appartenenti alla zona, alla categoria o al gruppo di clienti riservati all'agente. È la regola che riconosce il valore del cosiddetto portafoglio: l'ordine ripetuto del cliente storico resta provvigionabile anche se l'agente non è intervenuto su quella singola operazione.

Gli affari conclusi dopo la fine del rapporto. L'agente ha diritto alla provvigione anche su affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, in due ipotesi: se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data anteriore, oppure se l'affare è concluso entro un termine ragionevole dalla cessazione e la sua conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'agente. È una voce che nei conteggi fatti a mano viene dimenticata quasi sempre.

Quando la provvigione matura. Spetta dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto con il terzo. E comunque, al più tardi e inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione. Se preponente e terzo si accordano per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, all'agente spetta per la parte ineseguita una provvigione ridotta, nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse soltanto quando sia certo che il contratto tra preponente e terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. Ogni patto più favorevole all'agente è valido.

L'ultimo comma chiude su un punto che genera aspettative sbagliate: salvo che sia diversamente pattuito, l'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. Auto, carburante, campionario e trasferte restano a suo carico se il contratto non dispone altrimenti.

1749 Articolo interamente sostituito dal D.lgs. 65/1999.

Gli obblighi del preponente e l'estratto conto trimestrale

Il preponente deve agire con lealtà e buona fede, mettere a disposizione dell'agente la documentazione relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. In particolare deve avvertirlo, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi, e deve informarlo dell'accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procurato.

Il secondo comma è quello che nella pratica pesa di più. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate, indicando gli elementi essenziali del calcolo; ed entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate. L'agente ha inoltre diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, e in particolare un estratto dei libri contabili. L'articolo si chiude dichiarando nullo ogni patto contrario.

Sul piano pratico, questa norma è la ragione per cui una posizione si può ricostruire anche a distanza di anni. Gli estratti conto provvigionali trimestrali sono la fonte primaria degli imponibili anno per anno, cioè esattamente il dato che serve per calcolare qualunque indennità di fine rapporto. Chi non li ha conservati ha comunque diritto di chiederli.

1750 Struttura attuale introdotta dal D.lgs. 303/1991.

Durata, recesso e termini di preavviso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che le parti continuino a eseguire dopo la scadenza si trasforma in contratto a tempo indeterminato. È una conversione automatica, e conviene saperlo: il rapporto proseguito di fatto non resta a termine.

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all'altra. Il codice fissa una scala minima legata all'anzianità: un mese nel primo anno di durata, due mesi dal secondo anno iniziato, tre dal terzo, quattro dal quarto, cinque dal quinto e sei mesi dal sesto anno in poi.

Le parti possono concordare termini di preavviso più lunghi, ma con un limite asimmetrico: il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. E salvo diverso accordo, la scadenza del preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario, il che sposta in avanti la data di cessazione effettiva rispetto al semplice conteggio dei mesi.

Un chiarimento che vale molti equivoci: il preavviso non è l'indennità di cessazione. Sono due voci distinte, con presupposti distinti. Se il preavviso non viene concesso, in suo luogo è dovuta un'indennità sostitutiva che compensa il periodo non lavorato; l'indennità dell'art. 1751 remunera invece la clientela che resta al preponente dopo la fine del rapporto. Riceverne una non consuma il diritto all'altra.

1751 il perno della materia Introdotto dal D.lgs. 303/1991 e integrato dal D.lgs. 65/1999.

L'indennità in caso di cessazione del rapporto

È l'articolo attorno al quale ruota l'intera materia delle indennità di fine rapporto, ed è la norma che questa piattaforma applica ogni giorno.

Quando l'indennità è dovuta. Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono due condizioni congiunte: che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e che il preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali derivanti da quegli affari. Il pagamento deve inoltre essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde.

Quando non è dovuta. Il codice indica tre ipotesi, e sono tre soltanto. Quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Quando è l'agente a recedere, salvo che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, oppure da circostanze attribuibili all'agente — quali età, infermità o malattia — per le quali non gli si possa più ragionevolmente chiedere di proseguire l'attività. Quando l'agente, d'accordo con il preponente, cede a un terzo i diritti e gli obblighi del contratto.

Quanto può valere al massimo. L'importo non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua, calcolata sulla media annuale delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni; se il contratto è durato meno, la media si calcola sull'intera durata. È un tetto, non un importo garantito.

Entro quando va fatta valere. L'agente decade dal diritto se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. È un termine breve, e la comunicazione — non la causa — è ciò che il codice richiede.

Quanto è modificabile per contratto. Le disposizioni dell'articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente: una clausola che riduca o escluda l'indennità al di sotto di quanto la norma prevede non produce l'effetto voluto. In caso di morte dell'agente l'indennità è comunque dovuta: la previsione espressa si deve al D.lgs. 65/1999.

Un'ultima precisazione, doverosa: l'art. 1751 c.c. fissa presupposti e massimale, non un metodo di calcolo. Le percentuali, le basi di computo e le voci ulteriori — indennità suppletiva di clientela, FIRR, indennità meritocratica — sono materia degli accordi economici collettivi, che il codice non nomina ma che nella pratica determinano l'importo finale.

1751-bis Primo comma: D.lgs. 303/1991. Secondo comma: legge 422/2000, dal 1° giugno 2001.

Il patto di non concorrenza dopo la fine del rapporto

Il patto che limita la concorrenza dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto, deve riguardare la medesima zona, la medesima clientela e il medesimo genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, e non può avere durata superiore a due anni dall'estinzione del contratto.

Il secondo comma riguarda il corrispettivo. L'accettazione del patto comporta, alla cessazione, la corresponsione all'agente di un'indennità di natura non provvigionale: una voce autonoma, che non si confonde con le provvigioni né con l'indennità dell'art. 1751. Va commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto; la determinazione è affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, e in difetto di accordo la stabilisce il giudice in via equitativa.

Due precisazioni utili. La prima: il primo comma è stato introdotto dal D.lgs. 303/1991, mentre il secondo — quello che prevede l'indennità — è stato aggiunto solo con la legge 29 dicembre 2000, n. 422, con effetto dal 1° giugno 2001. La seconda: la disciplina del secondo comma si applica agli agenti che esercitano l'attività in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un unico socio. È un limite soggettivo che sfugge spesso e che va verificato prima di impostare una richiesta.

Nella pratica è la voce dimenticata più di frequente, perché molti si accorgono di avere sottoscritto un patto di non concorrenza soltanto rileggendo il contratto alla cessazione.

1752

Quando l'agente ha anche il potere di concludere i contratti

Le disposizioni di questo capo si applicano anche quando il preponente conferisce all'agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. È l'articolo che chiarisce perché agenti e rappresentanti di commercio siano trattati insieme: la presenza o l'assenza del potere di rappresentanza cambia i poteri verso i clienti, non la disciplina del rapporto. È anche il motivo per cui gli accordi collettivi di categoria si intitolano, da sempre, alla "disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale".

1753

Gli agenti di assicurazione

L'ultimo articolo del capo estende le disposizioni sull'agenzia anche agli agenti di assicurazione, ma con tre limiti espressi: in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi, e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Il riferimento alle "norme corporative" è una formula del codice del 1942 e va letta alla luce della soppressione di quell'ordinamento e della disciplina transitoria che ne è seguita: nella sostanza rimanda oggi alla contrattazione collettiva del settore. È anche il punto in cui la documentazione storica raccolta più avanti smette di essere materia d'archivio e diventa uno strumento di lettura del testo vigente.

Sul piano pratico la conseguenza è netta: la disciplina del capo si applica in quanto compatibile, e l'estensione delle singole norme — a cominciare dall'indennità dell'art. 1751 — è stata oggetto di pronunce non uniformi. È una posizione da verificare sul caso concreto. I conteggi di PortaleAgenti sono costruiti sugli accordi economici collettivi dei settori commercio e industria: se il rapporto è di agenzia assicurativa, il primo passo è stabilire quale disciplina collettiva lo governa.

03 —

I decreti

I due decreti che hanno riscritto il capo sull'agenzia

Il capo sul contratto di agenzia che si legge oggi non è quello scritto nel 1942. È stato modificato due volte, con due decreti legislativi che hanno recepito la stessa direttiva europea a otto anni di distanza l'uno dall'altro.

10.09.1991

Il D.lgs. 10 settembre 1991, n. 303

È il primo recepimento della direttiva 86/653/CEE. Il decreto non ha creato una disciplina parallela: è intervenuto direttamente sul codice civile. Ha integrato l'art. 1742 con il diritto a ottenere un documento sottoscritto; ha riscritto l'art. 1748, estendendo il diritto alla provvigione agli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto; ha sostituito integralmente l'art. 1750, introducendo la scala di preavviso da uno a sei mesi che si applica ancora oggi; ha sostituito l'art. 1751, portando nel codice italiano il diritto all'indennità di cessazione con il massimale di un'annualità; e ha inserito l'art. 1751-bis sul patto di non concorrenza post contrattuale.

15.02.1999

Il D.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65

Il titolo è già la sua spiegazione: adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE. La formula "in ulteriore attuazione" segnala che il primo recepimento non era stato ritenuto sufficiente. Il decreto ha sostituito il secondo comma dell'art. 1742 e il primo comma dell'art. 1746, ha riscritto per intero l'art. 1748 sui diritti dell'agente e l'art. 1749 sugli obblighi del preponente — introducendo l'estratto conto provvigionale trimestrale — ed è intervenuto sull'art. 1751, aggiungendo la previsione espressa per cui l'indennità è dovuta anche quando il rapporto cessa per morte dell'agente.

A completare il quadro un terzo intervento, più circoscritto: la legge 29 dicembre 2000, n. 422 ha aggiunto il secondo comma dell'art. 1751-bis, quello che prevede l'indennità per il patto di non concorrenza, con effetto dal 1° giugno 2001. Chi deve citare una fonte con precisione tiene quindi presente questa divisione del lavoro: il 1991 ha portato nel codice il preavviso graduato, l'indennità di cessazione e il patto di non concorrenza; il 1999 ha rifatto la forma del contratto, gli obblighi delle parti e l'intera disciplina della provvigione. Consulta la direttiva 86/653/CEE →

04 —

Documento d'archivio

I documenti storici, e perché si consultano ancora

Il repertorio comprende tre provvedimenti che non disciplinano il contratto di agenzia e che nessuno consulta per sapere che cosa spetti a un agente oggi. Sono in archivio per una ragione diversa e precisa: servono a ricostruire in quale quadro giuridico furono stipulati gli accordi economici collettivi più antichi e a che titolo quegli accordi, o le loro modifiche successive, producano ancora effetti.

03.04.1926

Legge 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. È il testo che ha dato fondamento all'ordinamento corporativo, attribuendo ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni legalmente riconosciute efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. È il quadro nel quale furono conclusi i primi accordi economici collettivi per il rapporto di agenzia, quelli del 25 maggio 1935 e del 30 giugno 1938.

09.08.1943

Regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721

Dispone la soppressione degli organi corporativi centrali. Fra le sue disposizioni figura l'abrogazione dell'articolo delle disposizioni preliminari al codice civile che elencava le norme corporative fra le fonti del diritto. Convertito con la legge 5 maggio 1949, n. 178, segna il momento a partire dal quale le fonti corporative cessano di essere prodotte.

23.11.1944

Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369

Dispone la soppressione delle organizzazioni sindacali dell'ordinamento precedente e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Completa, sul piano dei soggetti, ciò che il provvedimento del 1943 aveva disposto sul piano degli organi.

Il punto di contatto con la materia dell'agenzia è duplice. Il primo è testuale: il codice civile del 1942 contiene ancora rinvii alle "norme corporative", e uno di questi è proprio nel capo sull'agenzia, all'art. 1753, a proposito degli agenti di assicurazione. Il secondo è pratico e riguarda la catena degli accordi collettivi: diversi accordi economici collettivi sono stati conclusi come modifica di accordi precedenti, non come testi autonomi — è il caso dell'accordo del 13 ottobre 1958, che modifica quello del 30 giugno 1938 e che ha acquistato efficacia generale con il D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842. Per stabilire che cosa disponga oggi il testo di efficacia generale bisogna quindi leggere anche l'accordo che esso modifica.

05 —

Repertorio

I documenti da scaricare

Sei documenti in formato scaricabile, raccolti per tipo di fonte. Per ciascuno è indicato che cosa contiene e quando conviene consultarlo.

Codice civile

1942 testo vigente

Codice civile — articoli 1742-1753

Il testo vigente degli articoli che disciplinano il rapporto di agenzia, dalla nozione di contratto alle disposizioni sugli agenti di assicurazione. Contiene i presupposti dell'indennità di cessazione, il massimale di un'annualità, i termini di preavviso e il termine di decadenza di un anno. Serve quando occorre citare la fonte primaria o accertare che una clausola contrattuale non contrasti con una disposizione inderogabile.

Scarica il documento PDF

Decreti di attuazione

10.09.1991

Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303

Attuazione della direttiva 86/653/CEE. È il decreto che ha portato nel codice civile la scala di preavviso da uno a sei mesi, l'indennità di cessazione dell'art. 1751 con il massimale annuo e l'art. 1751-bis sul patto di non concorrenza. Serve per risalire all'origine di queste tre discipline o per verificare il regime transitorio applicabile ai contratti già in corso all'epoca.

Scarica il documento PDF

15.02.1999

Decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65

Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE. È il decreto che ha riscritto la forma del contratto, gli obblighi dell'agente, l'intera disciplina della provvigione e gli obblighi del preponente, compreso l'estratto conto provvigionale trimestrale.

Scarica il documento PDF

Documentazione storica

03.04.1926

Legge 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. Serve a collocare gli accordi economici collettivi per il rapporto di agenzia del 1935 e del 1938 e a valutarne l'efficacia originaria.

Scarica il documento PDF

09.08.1943

Regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721

Soppressione degli organi corporativi centrali; convertito con la legge 5 maggio 1949, n. 178. Serve a individuare il momento in cui cessa la produzione di fonti corporative e a leggere correttamente i rinvii che il codice civile contiene ancora, come quello dell'art. 1753.

Scarica il documento PDF

23.11.1944

Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369

Soppressione delle organizzazioni sindacali dell'ordinamento precedente e liquidazione dei rispettivi patrimoni. Serve, insieme al provvedimento del 1943, a ricostruire la validità e l'efficacia degli accordi collettivi più antichi ancora richiamati nei contratti o nei giudizi.

Scarica il documento PDF

I documenti sono raccolti a fini di consultazione. Per l'uso in un procedimento conviene sempre confrontare il testo con la fonte ufficiale di pubblicazione.

06 —

Gli altri hub

Le altre fonti che completano il quadro

Il codice civile è l'anello centrale della catena, non l'unico. Per rispondere a una domanda concreta serve quasi sempre più di una fonte.

La direttiva europea, a monte

La direttiva 86/653/CEE è il testo che i due decreti italiani hanno recepito ed è la ragione per cui il codice civile prevede oggi un'indennità di cessazione con quei presupposti. Consultarla serve quando occorre interpretare una disposizione del codice alla luce della sua finalità, o quando si confronta la disciplina italiana con quella di un altro Stato membro.

normativa comunitaria →

Gli accordi economici collettivi, a valle

Il codice fissa i presupposti, gli accordi economici collettivi fissano i numeri: percentuali, scaglioni, basi di calcolo, trattamento differenziato di monomandatari e plurimandatari e voci che il codice non nomina, come l'indennità suppletiva di clientela.

contrattazione collettiva →

Il regolamento della Fondazione Enasarco

Il FIRR non lo liquida il preponente alla cessazione: viene accantonato anno per anno presso la Fondazione Enasarco, che lo gestisce e lo eroga secondo il proprio regolamento. Chi deve verificare la regolarità degli accantonamenti consulta questa sezione, non il codice civile.

normativa Enasarco →

07 —

8 domande

Domande frequenti

Gli articoli dal 1742 al 1753, che compongono il capo X del titolo III del libro quarto del codice civile. Riguardano la nozione di contratto di agenzia, l'esclusiva di zona, gli obblighi dell'agente e del preponente, il diritto alla provvigione, la durata e il recesso, l'indennità in caso di cessazione del rapporto, il patto di non concorrenza post contrattuale e l'applicazione della disciplina agli agenti di assicurazione.

L'art. 1742 c.c. stabilisce che il contratto deve essere provato per iscritto e riconosce a ciascuna parte il diritto, qualificato come irrinunciabile, di ottenere dall'altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Un accordo verbale non è per ciò solo nullo, ma chi vuole farne valere il contenuto deve poterlo dimostrare. Poiché dal contratto dipendono la zona, l'esclusiva, l'accordo collettivo richiamato e l'eventuale patto di non concorrenza, chiedere il documento sottoscritto conviene mentre il rapporto è in corso.

L'art. 1750 c.c. fissa termini minimi crescenti con l'anzianità: un mese per il primo anno di durata, due mesi per il secondo anno iniziato, tre per il terzo, quattro per il quarto, cinque per il quinto e sei mesi dal sesto anno in poi. Le parti possono concordare termini più lunghi, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo, la scadenza del preavviso coincide con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Sono voci distinte, con fonti e presupposti distinti. Il preavviso dell'art. 1750 c.c. serve a dare all'altra parte il tempo di riorganizzarsi e, se non viene concesso, è sostituito da un'indennità che compensa il periodo non lavorato. L'indennità dell'art. 1751 c.c. remunera invece un fatto diverso: la clientela che l'agente ha procurato o sviluppato e dalla quale il preponente continua a trarre vantaggi dopo la fine del rapporto. Ricevere l'una non riduce il diritto all'altra.

Prevede che alla cessazione del rapporto il preponente debba corrispondere all'agente un'indennità quando ricorrono due condizioni: che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti, e che il preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali da quegli affari. La norma indica tre casi in cui l'indennità non è dovuta, fissa un massimale pari a un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, prevede la decadenza dal diritto se entro un anno dallo scioglimento l'agente non comunica al preponente l'intenzione di farlo valere, e dichiara le proprie disposizioni inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Il secondo comma dell'art. 1751-bis c.c. prevede che l'accettazione del patto comporti, alla cessazione, la corresponsione all'agente di un'indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto e all'indennità di fine rapporto, con determinazione affidata alla contrattazione tra le parti e, in mancanza di accordo, al giudice in via equitativa. Il patto deve essere scritto, riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi del contratto e non superare i due anni dall'estinzione.

L'art. 1753 c.c. estende le disposizioni del capo agli agenti di assicurazione, ma con tre limiti espressi: in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. L'estensione delle singole norme, a cominciare dall'indennità dell'art. 1751 c.c., è stata oggetto di pronunce non uniformi ed è una questione da verificare sul caso concreto.

Il codice civile fissa i presupposti e i limiti; gli accordi economici collettivi stabiliscono i criteri di calcolo, le percentuali e le voci ulteriori, come l'indennità suppletiva di clientela e il FIRR. Gli accordi operano dentro il perimetro della legge: l'art. 1751 c.c. dichiara le proprie disposizioni inderogabili a svantaggio dell'agente. In un caso concreto servono quindi entrambe le fonti: il codice per stabilire se il diritto sussiste, l'accordo applicabile per stabilire quanto vale.
08 —

Dalla norma al conteggio

  • art. 1751 c.c.
  • AEC
  • conteggio

Dalla norma al conteggio

Leggere l'art. 1751 c.c. dice se il diritto esiste. Non dice quanto vale, perché il codice fissa i presupposti e un massimale, mentre i criteri di calcolo stanno negli accordi economici collettivi e cambiano a seconda del settore, del tipo di mandato e dell'accordo richiamato dal contratto. PortaleAgenti applica le due fonti insieme: inserisci le date del rapporto, il tipo di mandato, l'accordo applicabile e gli imponibili delle provvigioni anno per anno, e ottieni un conteggio con le voci separate e il totale.

Prepara il tuo conteggio

Nessun costo fino allo sblocco.