Che cos'è un contratto di agenzia, e perché conviene averlo per iscritto
Il primo articolo del capo dà la definizione: con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ogni parola di quella definizione fa lavoro. Stabilmente è ciò che distingue l'agente dal procacciatore d'affari, che opera in modo occasionale e al quale questo capo non si applica. Promuovere significa che l'agente procura affari, non che li conclude: il potere di concludere in nome del preponente è un'aggiunta eventuale, di cui si occupa l'art. 1752. Verso retribuzione rimanda alla provvigione dell'art. 1748. In una zona determinata è il presupposto dell'esclusiva dell'art. 1743 e, in prospettiva, del calcolo dell'incremento di clientela.
Il secondo comma riguarda la forma. Il contratto deve essere provato per iscritto, e ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive: un diritto che la norma qualifica espressamente come irrinunciabile. Un accordo verbale non è per ciò solo nullo, ma chi lo ha stipulato deve dimostrare in altro modo che cosa era stato pattuito. E poiché dal contratto scritto dipendono la zona, l'esclusiva, l'accordo collettivo richiamato e l'eventuale patto di non concorrenza, la mancanza del documento non è una formalità trascurabile: è la ragione per cui, alla cessazione, due parti si trovano a discutere di che cosa avessero concordato invece che di quanto sia dovuto.