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Normativa · Fondazione Enasarco

Reg. attività
istituzionali
1998 → 2025

Regolamento Enasarco e FIRR per gli agenti di commercio

Su questa pagina trovi i regolamenti della Fondazione Enasarco dal 1998 a oggi, gli ordini di servizio e i documenti principali dell'ente, ciascuno con l'indicazione di quando serve consultarlo.

Trovi soprattutto la parte che i testi ufficiali danno per scontata: che cosa distingue i contributi previdenziali dal FIRR, chi lo accantona e quando, e in che modo l'indennità di risoluzione del rapporto entra nel conteggio finale insieme all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica.

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10 documenti
dal regio decreto del 1939 al regolamento in vigore
01 —

L'ente

Che cosa gestisce la Fondazione Enasarco

La Fondazione Enasarco è l'ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio. Gestisce la previdenza obbligatoria di categoria e, per quanto riguarda la fine del rapporto, il fondo indennità risoluzione rapporto — il FIRR.

La distinzione che conta per un conteggio è questa: quanto si accantona lo stabilisce l'accordo economico collettivo applicabile, con scaglioni e aliquote distinti fra monomandatari e plurimandatari; come si gestisce e come si liquida lo stabilisce il regolamento delle attività istituzionali della Fondazione. Sono due fonti diverse e rispondono a due domande diverse.

Il codice civile, dal canto suo, non nomina il FIRR: disciplina l'indennità di cessazione all'art. 1751 c.c. e lascia alla contrattazione collettiva e alla disciplina previdenziale il resto.

02 —

L'equivoco

Contributi previdenziali e FIRR: due obblighi diversi

Alla Fondazione vengono pagati sia i contributi previdenziali sia i contributi al fondo FIRR, e i due obblighi vengono spesso confusi. Nel conteggio delle indennità di fine rapporto si tiene conto del secondo. Quanto risulta accantonato nel fondo FIRR è consultabile in ogni momento dal proprio account sul portale della Fondazione.

Contributo previdenziale

Finanzia la pensione

È il contributo obbligatorio dovuto per ogni agente iscritto, calcolato in percentuale sulle provvigioni entro minimali e massimali aggiornati periodicamente. L'onere è ripartito fra agente e preponente: la mandante trattiene la quota a carico dell'agente e versa il totale alla Fondazione, con periodicità trimestrale. Alimenta la posizione previdenziale dell'agente e non ha alcun rapporto con la cessazione del contratto.

FIRR

È una delle componenti dell'indennità di fine rapporto

FIRR sta per fondo indennità risoluzione rapporto. È l'accantonamento che la sola mandante effettua ogni anno presso la Fondazione, calcolato a scaglioni sulle provvigioni dell'anno precedente secondo le percentuali fissate dall'accordo economico collettivo applicabile. Sull'agente non grava nulla: non è una trattenuta, è un costo del preponente. Il versamento avviene entro il 31 marzo tramite la distinta FIRR.

I due obblighi a confronto.
Voce Contributo previdenziale FIRR
A che cosa serve Finanzia la pensione dell'agente È un'indennità dovuta alla cessazione del rapporto
Chi lo paga Agente e preponente, ciascuno per la propria quota La sola mandante
Quando si versa Con periodicità trimestrale, sulle provvigioni del trimestre Una volta l'anno, entro il 31 marzo, sulle provvigioni dell'anno precedente
Come si determina In percentuale sulle provvigioni, entro minimali e massimali A scaglioni, con le percentuali fissate dall'AEC applicabile
A chi arriva Alla posizione previdenziale dell'agente All'agente, alla cessazione del rapporto
Entra nel conteggio di fine rapporto No Sì, come voce autonoma

Alla cessazione la mandante comunica la fine del mandato alla Fondazione, che liquida all'agente quanto accantonato negli anni; sulle somme liquidate è operata una ritenuta secondo il regime fiscale applicabile. Le quote maturate nell'anno in cui il rapporto si chiude non transitano da Enasarco: le paga direttamente la mandante all'agente.

03 —

Le tre voci

Come il FIRR entra nel calcolo delle indennità di fine rapporto

Alla cessazione di un contratto di agenzia non si liquida una somma sola. Gli accordi economici collettivi prevedono voci distinte, con presupposti e criteri diversi: il FIRR, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica. Il FIRR è la prima e la più meccanica delle tre, ed è anche l'unica che non nasce alla fine del rapporto ma si accumula mentre il rapporto dura.

FIRR

Quanto è già accantonato

Il FIRR non si calcola alla cessazione, si ricostruisce. Ogni anno la mandante ha applicato alle provvigioni gli scaglioni previsti dall'accordo economico collettivo in vigore in quell'anno e ha versato l'importo alla Fondazione: il FIRR complessivo è la somma di quegli accantonamenti annuali. Ne discendono due conseguenze pratiche. Per un rapporto lungo non esiste una sola aliquota da applicare, ma una successione di regole che cambiano nel tempo, e un conteggio corretto segue quella successione anno per anno. E il tipo di mandato conta: un rapporto monomandatario e uno plurimandatario, a parità di provvigioni, non producono lo stesso FIRR.

ISC

Indennità suppletiva di clientela: si somma al FIRR

È una voce autonoma, dovuta secondo gli accordi economici collettivi quando la cessazione non è imputabile all'agente, e si calcola in percentuale sui compensi con aliquote che crescono con la durata del rapporto. Non assorbe il FIRR e non ne è assorbita: le due voci si sommano.

IM

Indennità meritocratica: qui il FIRR pesa in modo diverso

È la terza componente e ha una logica sua. Spetta quando l'agente ha acquisito nuovi clienti o ha sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti, e la mandante continua a trarne vantaggio dopo la cessazione. A differenza delle prime due non è automatica: risulta solo se c'è stato un aumento delle vendite.

Va tenuto presente, infine, che il trattamento previsto dagli accordi economici collettivi e quello dell'articolo 1751 del codice civile non portano allo stesso risultato. Il rapporto fra le due discipline è oggetto di una giurisprudenza consolidata, europea e italiana, che ha escluso l'applicazione automatica del criterio collettivo quando in concreto risulti meno favorevole all'agente. È il confronto che decide l'esito di gran parte delle trattative di fine rapporto, e va fatto sui numeri del caso specifico.

04 —

Attualità

01.01.202631.03.2027

Che cosa cambia per il FIRR dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 sono in vigore nuovi scaglioni provvigionali e nuove soglie per il calcolo del FIRR, introdotti dall'accordo economico collettivo del settore commercio sottoscritto il 4 giugno 2025. La direzione è quella di un innalzamento delle soglie, con l'effetto di aumentare l'accantonamento annuo a parità di provvigioni.

La regola che conta di più non riguarda però gli importi: le nuove disposizioni non sono retroattive. Gli accantonamenti maturati fino al 31 dicembre 2025 restano soggetti ai criteri precedenti. Per un rapporto iniziato prima e cessato dopo, il conteggio corretto applica le vecchie regole al periodo fino al 2025 e le nuove dal 2026 in avanti: applicare un'unica aliquota all'intera durata è l'errore più facile da commettere in questa fase.

Sul piano operativo, i versamenti relativi alle provvigioni del 2026 vanno effettuati entro il 31 marzo 2027 con la distinta FIRR, secondo la scadenza ordinaria. Il comparto artigiano ha una disciplina propria: un accordo del febbraio 2026 ha rivalutato gli scaglioni con decorrenza anch'essa dal 1° gennaio 2026, e chi lavora con mandanti artigiane deve guardare a quell'accordo, non a quello del commercio.

Nota di verifica

Gli importi delle soglie e le percentuali applicabili a ciascuno scaglione non sono riportati su questa pagina di proposito: sono la parte del quadro che cambia più spesso e che più spesso viene ripresa in modo impreciso. Prima di usarli in un conteggio vanno letti sul testo integrale dell'accordo economico collettivo applicabile e sulle circolari pubblicate dalla Fondazione Enasarco.

Gli accordi economici collettivi che fissano gli scaglioni FIRR →

05 —

Le versioni

Il regolamento delle attività istituzionali, versione per versione

Il regolamento non è un testo unico immutabile: è una successione di versioni. A una posizione si applicano le regole vigenti nel periodo in cui gli accantonamenti sono maturati, ed è per questo che le versioni precedenti restano in archivio invece di essere sostituite dall'ultima.

2025 · in vigore

Regolamento delle attività istituzionali 2025

Regolamento delle attività istituzionali in vigore dal 5 febbraio 2025, testo aggiornato con le ultime modifiche approvate dai Ministeri vigilanti. È la versione da consultare per le posizioni correnti.

2013

Regolamento delle attività istituzionali 2013

Nel 2013 il regolamento è stato aggiornato con alcune variazioni, contenute nel bilancio tecnico della Fondazione, necessarie a raggiungere l'equilibrio cinquantennale stabilito dall'ultima riforma previdenziale.

2012 · modifiche

Modifiche al regolamento 2012

Le variazioni al regolamento approvate dai Ministeri vigilanti con nota ministeriale del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

2012

Regolamento delle attività istituzionali 2012

Il testo del regolamento allora vigente, da leggere insieme al documento delle modifiche.

2004

Regolamento delle attività istituzionali 2004

Versione applicabile alle posizioni maturate nel periodo di sua vigenza. Serve quando si ricostruisce un rapporto iniziato nei primi anni Duemila e si deve verificare quale disciplina governava allora la gestione del fondo.

1998

Regolamento delle attività istituzionali 1998

La versione più risalente conservata in archivio. È il testo di riferimento per le annualità degli anni Novanta, che in un rapporto lungo entrano ancora nel conteggio del FIRR.

Gli ordini di servizio

Accanto al regolamento, la Fondazione adotta ordini di servizio che disciplinano aspetti operativi e criteri applicativi. Non sostituiscono il regolamento: ne chiariscono l'applicazione in concreto, ed è il livello a cui si trovano le risposte quando una posizione non rientra nel caso standard. In archivio sono conservati l'ordine di servizio n. 7 del 2004 e quello n. 7 del 2006.

I documenti istitutivi, e perché restano in archivio

Due provvedimenti del Novecento completano il quadro. Il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 dispone il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; il decreto ministeriale 2 maggio 1953 approva il nuovo regolamento dell'ente. Non servono a stabilire che cosa spetti a un agente oggi: servono a ricostruire la continuità dell'ente e la disciplina applicabile alle posizioni più risalenti.

06 —

Repertorio

I documenti da scaricare

Raccolti per tipo: regolamenti, ordini di servizio, documentazione storica.

Regolamenti

2025 in vigore

Regolamento delle attività istituzionali 2025

Regolamento delle attività istituzionali in vigore dal 5 febbraio 2025, testo aggiornato con le ultime modifiche approvate dai Ministeri vigilanti. È la versione da consultare per le posizioni correnti.

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2013

Regolamento delle attività istituzionali 2013

Nel 2013 il regolamento è stato aggiornato con alcune variazioni, contenute nel bilancio tecnico della Fondazione, necessarie a raggiungere l'equilibrio cinquantennale stabilito dall'ultima riforma previdenziale.

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2012 modifiche

Modifiche al regolamento 2012

Le variazioni al regolamento approvate dai Ministeri vigilanti con nota ministeriale del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

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2012

Regolamento delle attività istituzionali 2012

Il testo del regolamento allora vigente, da leggere insieme al documento delle modifiche.

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2004

Regolamento delle attività istituzionali 2004

Versione applicabile alle posizioni maturate nel periodo di sua vigenza. Serve quando si ricostruisce un rapporto iniziato nei primi anni Duemila e si deve verificare quale disciplina governava allora la gestione del fondo.

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1998

Regolamento delle attività istituzionali 1998

La versione più risalente conservata in archivio. È il testo di riferimento per le annualità degli anni Novanta, che in un rapporto lungo entrano ancora nel conteggio del FIRR.

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Ordini di servizio

2006

Ordine di servizio n. 7 del 2006

Atto operativo della Fondazione: chiarisce l'applicazione del regolamento nei casi che non rientrano nello standard.

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2004

Ordine di servizio n. 7 del 2004

Il corrispondente atto operativo del 2004, utile per le posizioni maturate in quel periodo.

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Documentazione storica

06.06.1939

Regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. Serve a ricostruire la continuità dell'ente, non a stabilire che cosa spetti a un agente oggi.

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02.05.1953

Decreto ministeriale 2 maggio 1953

Approva il nuovo regolamento dell'ente. Come il precedente, serve per le posizioni più risalenti e per la ricostruzione della disciplina applicabile nel tempo.

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I documenti sono raccolti a fini di consultazione. Prima di usare un dato in una comunicazione ufficiale conviene verificarlo sul testo integrale e sulle circolari della Fondazione.

07 —

Le fonti

Le altre fonti che entrano nello stesso conteggio

Il regolamento della Fondazione non basta, da solo, a calcolare un'indennità di fine rapporto. Serve sapere quali altre fonti concorrono, e in che ordine.

Gli accordi economici collettivi

Sono gli accordi a fissare gli scaglioni e le percentuali del FIRR, oltre a disciplinare l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica. Il regolamento Enasarco rinvia agli AEC per la misura degli accantonamenti e ne disciplina il versamento e la liquidazione: è una divisione di competenze precisa, e ignorarla è il modo più comune di sbagliare un conteggio.

accordi economici collettivi →

Il codice civile

Stabilisce la disciplina generale del contratto di agenzia e, all'articolo 1751, l'indennità dovuta alla cessazione del rapporto. È la fonte gerarchicamente sovraordinata e il termine di confronto obbligato per qualunque calcolo condotto secondo i criteri collettivi.

articoli 1742-1753 →

La direttiva europea

È la fonte da cui l'art. 1751 c.c. discende, e alla luce della quale le sue disposizioni vanno interpretate. Contiene all'articolo 17 i criteri dell'indennità di cessazione recepiti dall'ordinamento italiano.

direttiva 86/653/CEE →

08 —

8 domande

Domande frequenti su Enasarco e FIRR

Il contributo previdenziale finanzia la pensione dell'agente, è ripartito fra agente e preponente, si versa con periodicità trimestrale e non ha rapporto con la cessazione del contratto. Il FIRR è invece un accantonamento che la sola mandante effettua una volta l'anno, entro il 31 marzo, sulle provvigioni dell'anno precedente, ed è una delle voci che compongono l'indennità di fine rapporto. Nel conteggio delle indennità si tiene conto del secondo, non del primo.

Lo versa la sola mandante, una volta l'anno entro il 31 marzo, tramite la distinta FIRR, sulle provvigioni dell'anno solare precedente. Sull'agente non grava nulla: non è una trattenuta, è un costo del preponente. Alla cessazione del rapporto la mandante comunica la fine del mandato alla Fondazione, che liquida all'agente quanto accantonato negli anni. Le quote maturate nell'anno in cui il rapporto si chiude non transitano da Enasarco: le paga direttamente la mandante.

L'importo accantonato è consultabile in qualsiasi momento dal proprio account sul portale della Fondazione Enasarco. In un conteggio quel dato va comunque ricostruito anno per anno secondo l'accordo economico collettivo vigente in ciascun periodo, perché è la successione delle regole a determinare l'importo corretto.

Si somma all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica: sono tre voci distinte, con presupposti diversi, che nel conteggio restano separate. Il rapporto con l'indennità dell'art. 1751 c.c. è invece diverso, perché quell'importo comprende anche quanto già accantonato a titolo di FIRR.

Sono in vigore nuovi scaglioni provvigionali e nuove soglie introdotti dall'accordo economico collettivo del settore commercio del 4 giugno 2025, con la direzione di un innalzamento delle soglie. La regola che conta di più non riguarda però gli importi: le nuove disposizioni non sono retroattive. Gli accantonamenti maturati fino al 31 dicembre 2025 restano soggetti ai criteri precedenti, e per un rapporto iniziato prima e cessato dopo il conteggio corretto applica le vecchie regole al periodo fino al 2025 e le nuove dal 2026 in avanti.

Il comparto artigiano ha una disciplina propria: un accordo del febbraio 2026, sottoscritto dalle organizzazioni delle imprese artigiane e da quelle degli agenti, ha rivalutato gli scaglioni FIRR con decorrenza anch'essa dal 1° gennaio 2026. Chi lavora con mandanti artigiane deve guardare a quell'accordo, non a quello del commercio.

Non su questa pagina, ed è una scelta: soglie e percentuali sono la parte del quadro che cambia più spesso e che più spesso viene ripresa in modo impreciso. Vanno letti sul testo integrale dell'accordo economico collettivo applicabile e sulle circolari pubblicate dalla Fondazione Enasarco. Il calcolatore di PortaleAgenti li applica secondo l'accordo che indichi e secondo l'anno di competenza di ciascun accantonamento.

Perché a una posizione si applicano le regole vigenti nel periodo in cui gli accantonamenti sono maturati. Il regolamento non è un testo unico immutabile ma una successione di versioni, e per un rapporto lungo servono tutte quelle che coprono la durata del rapporto.
09 —

Il conteggio

  • FIRR
  • ISC
  • IM

Dal documento al conteggio

Il calcolatore di PortaleAgenti ricostruisce il FIRR anno per anno secondo l'accordo applicabile e lo somma all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica, restituendo un conteggio in cui ogni riga è verificabile da chi la riceve. Il documento esce in formato Word, stampabile, con i parametri applicati in chiaro.

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